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Maternità

La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.
La nuova normativa ha esteso, a partire dal 07-11-2007, il diritto al congedo di maternità e all’astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni.
Inoltre la Finanziaria per il 2008 ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all’età del bambino adottato/affidato.

INDENNITA' DI MATERNITA' 

La madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (“astensione obbligatoria”): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione.
L’effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell’indennità.
Le lavoratrici autonome non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro. 

 Per sapere tutto sull'Indennità di Maternità clicca qui

Scarica i modelli:

  • Modello Indennità per Astensione Obbligatoria -  Mod. MAT.
  • Modello Indennità per Congedo Parentale - Mod. AST. FAC.