Ferie e festività
Ferie e Festività: quanti giorni di ferie mi spettano?
Il periodo di ferie è finalizzato al ripristino delle energie psico-fisiche del lavoratore come previsto nell’art. 36 Cost. ed è riconosciuto quale diritto irrinunciabile.
Con il D.Lgs n. 66/2003, all’art. 10, viene affermato che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite NON inferiore a quattro settimane.
Quindi, le quattro settimane di ferie non possono più essere sostituite da una indennità, a meno che non vi sia stata una risoluzione del rapporto.
Nel settore edile, per esempio, relativamente all’industria e alla piccola industria è previsto per gli operai 4 settimane di calendario (pari a 160 ore).La maturazione delle ferie avviene in relazione all’effettiva prestazione di lavoro durante l’anno e la sua fruizione è stabilita dagli accordi integrativi.
Per gli operai la retribuzione relativa alle ferie è assolta mediante accantonamento alla Cassa Edile.
Per gli impiegati il trattamento economico relativo al periodo feriale è erogato dal datore di lavoro direttamente in busta paga.
La malattia insorta prima o durante il periodo delle ferie ne interrompe il decorso e dunque in tale ipotesi il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia per l’intero periodo morboso.
Come sono regolate le festività?
Durante i giorni festivi il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro percependo però la retribuzione.
Per le festività comunque lavorate (previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro), al lavoratore spetta la retribuzione giornaliera, o quella relativa alle ore effettivamente prestate (per gli operai) aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità obbligatoria o facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permesso o assenza giustificata, al lavoratore è in ogni modo garantito il diritto al compenso previsto per le festività.
Quindi, le quattro settimane di ferie non possono più essere sostituite da una indennità, a meno che non vi sia stata una risoluzione del rapporto.
Nel settore edile, per esempio, relativamente all’industria e alla piccola industria è previsto per gli operai 4 settimane di calendario (pari a 160 ore).La maturazione delle ferie avviene in relazione all’effettiva prestazione di lavoro durante l’anno e la sua fruizione è stabilita dagli accordi integrativi.
Per gli operai la retribuzione relativa alle ferie è assolta mediante accantonamento alla Cassa Edile.
Per gli impiegati il trattamento economico relativo al periodo feriale è erogato dal datore di lavoro direttamente in busta paga.
La malattia insorta prima o durante il periodo delle ferie ne interrompe il decorso e dunque in tale ipotesi il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia per l’intero periodo morboso.
Come sono regolate le festività?
Durante i giorni festivi il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro percependo però la retribuzione.
Per le festività comunque lavorate (previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro), al lavoratore spetta la retribuzione giornaliera, o quella relativa alle ore effettivamente prestate (per gli operai) aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità obbligatoria o facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permesso o assenza giustificata, al lavoratore è in ogni modo garantito il diritto al compenso previsto per le festività.
PERCENTUALI RETRIBUTIVE DA APPLICARE AL LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO e FESTIVO
| Edili e Affini | Legno e Mobili | Laterizi Manufatti | Cemento-calce e Gesso | Lapidei- Marmo e Cave | |
| Lavoro supplementare diurno (da 40 a 48 ore) | 35% | 28% | 27% | 23% | 30% |
| Lavoro straordinario diurno (oltre le 48 ore) | 35% | 28% | 30% | 23% | 30% |
| Lavoro Festivo | 45% | 40% | 45% | 40% | 40% |
| Lavoro Festivo supplementare o straordinario | 55% | 50% | 47% | 50% | 50% |
| Lavoro notturno non compreso in turni regolarmente avvicendati | 25% | 35% | 35% | 30% | 50% |
| Lavoro notturno compreso in turni regolarmente avvicendati | 8% | 30% | 20% | 4% | 20% |
| Lavoro festivo notturno supplementare o straoridnario | 70% | 60% | 57% | 60% | 50% |
| Lavoro Domenicale con riposo compensativo (esclusi i turnisti) | 8% | - | - | - | 12% |
N.B. Per i lavoratori edili vi sono altre percentuali per lavori speciali disagiati, fare riferimento al C.C.N.L.





