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Ferie e festività

Ferie e Festività: quanti giorni di ferie mi spettano?

Il periodo di ferie è finalizzato al ripristino delle energie psico-fisiche del lavoratore come previsto nell’art. 36 Cost. ed è riconosciuto quale diritto irrinunciabile.
Con il D.Lgs n. 66/2003, all’art. 10, viene affermato che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite NON inferiore a quattro settimane.
Quindi, le quattro settimane di ferie non possono più essere sostituite da una indennità, a meno che non vi sia stata una risoluzione del rapporto.

Nel settore edile, per esempio, relativamente all’industria e alla piccola industria è previsto per gli operai 4 settimane di calendario (pari a 160 ore).La maturazione delle ferie avviene in relazione all’effettiva prestazione di lavoro durante l’anno e la sua fruizione è stabilita dagli accordi integrativi.
Per gli operai la retribuzione relativa alle ferie è assolta mediante accantonamento alla Cassa Edile.

Per gli impiegati il trattamento economico relativo al periodo feriale è erogato dal datore di lavoro direttamente in busta paga.

La malattia insorta prima o durante il periodo delle ferie ne interrompe il decorso e dunque in tale ipotesi il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia per l’intero periodo morboso.
Come sono regolate le festività?

Durante i giorni festivi il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro percependo però la retribuzione.

Per le festività comunque lavorate (previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro), al lavoratore spetta la retribuzione giornaliera, o quella relativa alle ore effettivamente prestate (per gli operai) aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità obbligatoria o facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permesso o assenza giustificata, al lavoratore è in ogni modo garantito il diritto al compenso previsto per le festività.

PERCENTUALI RETRIBUTIVE DA APPLICARE AL LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO e FESTIVO

  Edili e Affini Legno e Mobili
Laterizi Manufatti
Cemento-calce e GessoLapidei- Marmo e Cave
Lavoro supplementare diurno (da 40 a 48 ore) 35% 28% 27% 23% 30%
Lavoro straordinario diurno (oltre le 48 ore)
35%
28% 30%
23% 30%
Lavoro Festivo 45% 40%
45% 40% 40%
Lavoro Festivo supplementare o straordinario
55%
50% 47% 50%
50%
Lavoro notturno non compreso in turni regolarmente avvicendati
25% 35%
35% 30%
50%
Lavoro notturno compreso in turni regolarmente avvicendati
8%
30%
20% 4%
20%
Lavoro festivo notturno supplementare o straoridnario 70%
60%
57% 60% 50%
Lavoro Domenicale con riposo compensativo (esclusi i turnisti) 8% - - - 12%
      

N.B. Per i lavoratori edili vi sono altre percentuali per lavori speciali disagiati, fare riferimento al C.C.N.L.