Sicurezza
Sintesi delle principali novità:
Art. 2 – in caso di lesione o omicidio colposo il pubblico ministero informa l’INAIL sia per l’eventuale costituzione di parte civile e sia per attivare l’azione di regresso ( … cioè recuperare le somme spese per curare l’infortunato dal datore di lavoro)
Art. 3 – CONTRATTI DI APPALTO - il datore di lavoro committente elabora un documento di valutazione dei rischi che dovrà essere allegato al contratto d’appalto d’opera. Nei contratto d’appalto dovrà essere specificati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.
Artt. 4 e 12 – è previsto il potenziamento dell’attività ispettiva, l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro e dell’attività di formazione in materie di sicurezza, nell’ambito scolastico e di formazione professionale.
Art. 5 – possibilità di sospendere l’attività imprenditoriale qualora si riscontri l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. I poteri e gli obblighi del personale ispettivo del ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi al personale dell’AUSL competenti.
Art. 6 – dal 1 settembre 2007 il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice (lavoratori autonomi compresi) deve esporre la tessera di riconoscimento (foto, generalità del lavoratori ed indicazione del datore di lavoro).
Art. 7 – gli organismi paritetici possono effettuare sopralluoghi sui luoghi di lavoro finalizzati a valutare l’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed informare degli esiti gli organi di controllo.
Art. 9 – aumento delle sanzioni pecuniarie applicabili al datore di lavoro nel caso di omicidio o lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche.
Art. 10 – concessione di un credito d’imposta, a decorrere dal 2008, nella misura del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione “certificati” in materia di sicurezza.
COMMENTI AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
Dopo circa 15 anni di discussioni, conferenze, seminari si è arrivati a chiudere questo annoso problema di avere un unico testo sulla sicurezza sul lavoro.
L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Le vecchie norme degli anni 50, i DPR 547/164/303 vengono abrogati, anche il D. Lgs. 626/94 dopo circa 15 anni di vita viene abrogato. Il termine "626" resterà ancora in uso per molto tempo, non sarà facile abituarsi a dire decreto legislativo 81 del 2008, o Testo Unico sulla Sicurezza; lo possiamo chiamare TUS?
Anche la direttiva cantieri in Italia recepita con il D. Lgs. 494/96 è stata abrogata, così come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, ecc..
Il testo è sicuramente perfezionabile, ma porta con se una serie di vantaggi, vediamo insieme alcuni aspetti positivi che il testo introduce e altri aspetti che dovranno essere approfonditi.
Aspetti positivi:
- avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza;
- aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni;
- aver allargato la valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro;
- aver normato la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo;
- aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS;
- aver preso in considerazione i lavoratori autonomi, e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (lavoratori stranieri);
- aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se l’allegato I non è cosi chiaro) di sospendere l’attività di impresa...;
- aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente;
- aver previsto la possibilità di gestire la documentazione attraverso strumenti informatici;
- L’introduzione di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere;
- l’aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e l’aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.
- La revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate;
- sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26);
Aspetti problematici:
- l’aver affidato, nei cantieri temporanei e mobili, al progettista e al direttore dei lavori l’incarico di Responsabile dei Lavori non è scontato che tale scelta porti ad un miglioramento della sicurezza, in altre parole queste figure sono molto impegnate sui fronti del risparmio energetico, acustica, aspetti architettonici, strutturali, ......, siamo sicuri che possano investire anche in sicurezza?
- ancora nei cantieri temporanei e mobili si pone un problema interpretativo sul comma 11 dell’art. 90, vi sono n. 2 letture possibili:
Prima ipotesi:
nel privato, solo i lavori con permesso a costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore delle sicurezza, le pratiche edilizie in DIA (Denuncia di Inizio Attività) sono escluse?
Seconda ipotesi:
l’ultimo capoverso del comma 11 art. 90 rinvia all’art. 92 comma 2;
l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5;
l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;
Sembra, per i lavori privati in questa seconda ipotesi, che per le pratiche diverse dal Permesso a Costruire (quindi le DIA) in caso vi siano almeno due imprese si proceda alla nomina del solo coordinatore in esecuzione, il quale predisporrà il PSC, ecc., in questo modo si avrebbe la copertura come precedentemente garantita dal D. Lgs. 494/96.
Quale delle due ipotesi? Rimane il dubbio è necessario che quanto prima vi sia un chiarimento.
La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL forse è troppo burocratica sarebbe stato meglio dire che la nomina dovrà essere aggiornata ad ogni cambiamento, e poi come fare queste nomine con una comunicazione via raccomandata? Che dati riportare?
.





